Nuova tassa dello 0,5% sul betting exchange
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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Determinazione Direttoriale per consentire ai concessionari delle scommesse di versare la tassa dello 0,5% che andrà a finanziare il fondo Salva-Sport. La tassa servirà a raccogliere 40 milioni quest’anno, e 50 milioni l’anno per il 2021 e il 2022. IL primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 novembre prossimo. Di seguito il testo del provvedimento:
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO l’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell’economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l’articolo 12, commi 1 e 2;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111, con cui è approvato il Regolamento recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi;
VISTA la determinazione direttoriale n. 3759 del 29 luglio 2016, che prevede, tra l’altro, la definizione dei requisiti minimi, delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento delle piattaforme di gioco virtuale per le scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, con cui è approvato il Regolamento recante norme concernenti l’istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e l’articolo 1, comma 634 e seguenti, che introduce modifiche alla ripartizione della posta di gioco e sopprime l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, con cui è approvato il Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva, e l’articolo 1, comma 634 e seguenti, che introduce modifiche alla ripartizione della posta di gioco e sopprime l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e il diritto fisso di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
VISTA la determinazione direttoriale n. 18726/Giochi/Sco del 12 maggio 2008, come modificata dalla determinazione direttoriale 10 marzo 2010, che stabilisce le modalità attuative del concorso pronostici su base ippica denominato “V7”;
VISTO il decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore, denominate “Vincente nazionale” ed “Accoppiata nazionale”;
VISTO il decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici della formula, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominata “Nuova Tris nazionale”;
VISTO il decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore, denominate “Quartè nazionale” e “Quintè nazionale”;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 ottobre 2004, che introduce la regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2013, n. 47, con cui è approvato il Regolamento recante la disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori;
VISTO l’articolo 217 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”;
VISTO, in particolare, l’articolo 217, comma 2, del su citato decreto legge che, tra l’altro, dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto legge e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all’erario;
CONSIDERATO che, sempre l’articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che il finanziamento del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” sia determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021;
RITENUTO, pertanto, necessario definire le modalità di determinazione dell’importo dello 0,5 per cento per le singole tipologie di scommessa nonché i termini di versamento degli importi da corrispondere;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
OGGETTO
- La presente determinazione stabilisce le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all’ articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. 2. Il predetto importo è versato a cura dei concessionari secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
ARTICOLO 2
MODALITÀ DI CALCOLO
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La somma costituente “raccolta” è individuata sulla base dei singoli provvedimenti di regolamentazione delle scommesse.
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L’importo è calcolato come segue:
a) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta al netto dell’imposta unica calcolata nel periodo corrispondente per scommesse sportive a quota fissa, scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento;
b) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta del periodo corrispondente per i concorsi pronostici sportivi e le scommesse sportive a totalizzatore;
c) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori, intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell’imposta unica. La corresponsione di tale somma è imputata interamente sui giocatori risultati vincenti, e l’importo è calcolato applicando, a cura del concessionario, l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta maturata nell’ambito di ciascun mercato, intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell’imposta unica maturata sulle giocate calcolabile in sede di liquidazione del mercato stesso.
ARTICOLO 3
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DA VERSARE
L’importo complessivo da versare a cadenza quadrimestrale, è dato dalla somma degli importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia di gioco.
ARTICOLO 4
PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO E TERMINI DI VERSAMENTO
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Il periodo contabile di riferimento è il quadrimestre.
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I versamenti sono effettuati dai concessionari del gioco pubblico nel rispetto dei seguenti termini:
a) 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020: entro il 30 novembre 2020;
b) 1 settembre 2020 – 31 dicembre 2020: entro il 28 febbraio 2021;
c) 1 gennaio 2021 – 30 aprile 2021: entro il 31 agosto 2021;
d) 1 maggio 2021 – 31 agosto 2021: entro il 30 novembre 2021;
e) 1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021: entro il 28 febbraio 2022.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI VERSAMENTO
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Il versamento è effettuato sul capitolo 2540 del Bilancio dello Stato denominato: “Entrate derivanti dal versamento di una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, finalizzate a misure di sostegno al sistema sportivo, ai sensi dell’articolo 217 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020”, utilizzando il modello “F24-Accise” con codice tributo che sarà successivamente comunicato sul sito istituzionale di ADM.
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L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun periodo contabile, l’importo dovuto dai concessionari del gioco pubblico.
ARTICOLO 6
LIMITE
- Qualora prima del 31 dicembre di ciascun anno sia raggiunto il limite massimo, rispettivamente, di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021, il calcolo dell’importo è limitato al mese in cui detto limite è raggiunto e l’importo mensile è ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso.
ARTICOLO 7
NORMA TRANSITORIA
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Le somme dovute dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva della quota dello 0,5 per cento sino alla data di esecuzione del presente provvedimento, salvo quanto previsto al comma successivo, sono versate a cura dei concessionari alle scadenze previst dall’art. 4 comma 2.
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Le somme previste dall’articolo 2 comma 2 lettera c sono versate nel modo che segue: a. In relazione ai conti di gioco attivi, i concessionari provvederanno al calcolo delle somme dovute e alla relativa trattenuta dai suddetti conti, ai fini del tempestivo versamento secondo le scadenze di cui all’articolo 4 b. In relazione ai conti di gioco estinti o incapienti, i con cessionari provvederanno ad inviare richiesta di pagamento tramite modello F24, compilato secondo le modalità di cui all’articolo 5, al titolare del conto.
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
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In attesa di comunicazioni da parte di betfair e betflag, lo staff di ninja sa nulla? Darà indicazioni in merito?
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