Siti non AAMS
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@cune93 sinceramente non ho intenzione di andare a leggere articoli di legge per risponderti perchè puoi farlo in autonomia, per fartela breve nel sito governativo https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/gioco_distanza è scritto "Il controllo del gioco è riservato allo stato, che lo esercita, a partire dal 2000, tramite AAMS"
qui invece https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/gioco_distanza/gioco_dist_concessionari trovi la lista dei concessionari a cui aams ha concessi la licenzase gli altri non hanno la licenza allora esulano dal controllo statale ( dato che non gli pagano tasse) e quindi sono illegali. Per la legge se giri nel siti adm trovi gli articoli
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@cune93 Buona lettura:
Legge 401 del 1989 – Art.4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.
Art.4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.
- Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione (1).
- Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero (2).
- Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero (3).
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (4).
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@cune93 mi sono occupato della questione per lavoro, fra qualche ora se sei seriamente interessato ti mando il quadro reale e pratico della situazione.
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@doggomatch se riesci scrivi cosa ne pensi che puo essere utile anche ad altri, inoltre avrei alcune domande per uno che ne sa qualcosa sull argomento e non ha solo dato una letta qua e la, quando dici che te ne sei occupato intendi solo l argomento: cittadino italiano che scommette i soldi in book europei senza licenza o anche cose piu approfondite?
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@luca-09 Articolo 69 1bis https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/04/07/tuir-titolo-i-capo-vii-redditi-diversi#61905
"1bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. (2)"
@doggomatch Se puoi fornirci maggiori informazioni a riguardo saresti davvero di aiuto grazie. In particolare sui siti che hanno licenza di CURACAO, se ci si può scommettere e prelevando pagare o no le tasse e cosa succede se scommettiamo su siti europei con licenza di Malta. Grazie mille
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@cune93 il tuo articolo parla di case da gioco e quindi di vincite nei casinò europei ma non menziona il gioco a distanza il quale è regolato dalla adm come vedi nel link che ti ho dato.
se cerchi online articoli principalmente nel settore del poker vedrai come dici te che da qualche anno i giocatori che vanno nei casinò europei e vincono soldi non sono piu costretti a pagare le tasse o finire in tribunale per non pagarle ma ciò che facciamo noi è gioca a distanza e per le regole che ha è legale e non tassato solo se ottiene la licenza aams ( come è scritto nel sito che ho messo prima) -
Personalmente ho seguito la questione non dal versante dello scommettitore ma del bookmaker.
Quanto segue viene scritto la pretesa di una trattazione integrale, che vorrebbe dire impiegare ore di lavoro anche solo per riportare la soluzione a quelle che sono tutte le questioni dell'argomento in esame.
Portate pazienza se mi limiterò a fare tanti rinvii, in compenso cercherò di essere il meno tecnico possibile.
Inoltre, non deve assolutamente essere considerato un consiglio legale, ma una mera esposizione accademica da cui ognuno può trarre le proprie decisioni responsabilmenteDetto questo, per chi avesse voglia di un po' di lettura giuridica, al di là di tante norme che trovate sia nell'ordinamento giuridico italiano che in quello europeo, la giurisprudenza di riferimento è ancora oggi Cass. pen. Sez. Unite n. 23273/2004. In questa sentenza ritrovate anche una ricostruzione piuttosto dettagliata dei passaggi e delle normative chiave in materia.
Questa giurisprudenza è poi stata mantenuta sostanzialmente invariata, almeno nei principi generali, sia pur con le novità che si sono poste di volta in volta.
Ringraziate Stanley Bet che si è offerta negli anni come capro sacrificale rimediando una serie interminabile di procedimenti tributari, penali e civili (da parte dei malcapitati intermediari di volta in volta) fino all'ottenimento di una concessione AAMS. Già questa conclusione dovrebbe farvi capire dove andiamo a parare.Nel forum si leggono fondamentalmente due posizioni:
A ) I siti non AAMS sono vietati
B ) I siti non AAMS non sono vietati se hanno sede in un paese membro UE (e offrono direttamente i loro servizi senza intermediari) compresi dunque Malta e co.Chi sostiene la seconda tesi argomenta che essendo i bookmakers europei in possesso di una regolare concessione nello Stato membro di provenienza, qualsiasi restrizione sarebbe contraria al principio del libero stabilimento (o della libera prestazione di servizi, o ancora del reciproco riconoscimento dei titoli tra Stati membri).
Questo più o meno sarebbe quanto anche detto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Tale ricostruzione non è sbagliata, ma tutti i principi tutelati dai Trattati Europei hanno importanti margini di deroga.
Nella specie, è consentito derogare alla libertà di stabilimento (e alle altre) per "motivi di ordine pubblico".
Non sono validi motivi di ordine pubblico mere ragioni fiscali e/o economiche, mentre lo sono, ad esempio, la lotta alla criminalità organizzata, comprese le attività di riciclaggio o l'infiltrazione mafiosa in attività lecite.
Queste ultime sono le ragioni da sempre avanzate dallo Stato Italiano (e dai bookmakers concessionari) per affermare la legittimità della disciplina nazionale che limita l'attività dei bookmakers esteri. E tali ragioni sono sempre state riconosciute come legittime in astratto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che comunque rinvia al giudice nazionale la valutazione sulla proporzionalità delle misure e sull'accertamento dell'effettività di queste ragioni (la CGUE non può fare questa valutazione).Quello che è fondamentale è che a questi bookmakers stranieri non sia impedita in concreto l'attribuzione di una concessione o non siano riservate condizioni più sfavorevoli per il suo ottenimento rispetto ai concorrenti italiani, cosa che in passato è successa, ma che a noi fondamentalmente non interessa.
In conclusione, allo stato attuale non importa se il bookmaker ha licenza a Malta, Curacao, in Austria o nel Regno Unito (rip.), deve comunque ottenere la concessione AAMS. Se non la ottiene e offre i suoi servizi in Italia lo sta facendo illegittimamente. Se anche riuscisse a farlo, le tasse andrebbero comunque pagate.
Ci sono situazioni particolari - ad ognuno di voi le valutazioni e le ricerche - che potrebbero consentire allo scommettitore di muoversi comunque nella legalità. Quello che è certo, però, è che - se scoperti - si andrebbe incontro ad un procedimento giudiziario con tutti i costi e le tempistiche a questo connesse, nonché all'alea della vittoria o meno.
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Ovviamente non ho neppure toccato il fatto della totale inaffidabilità della maggior parte di questi bookmakers. Sicuramente a questo proposito bisognerebbe distinguere tra bookmakers regolarmente registrati in Paesi membri (ad esempio Stanley Bet e Goldbet fino a poco tempo fa non erano registrati in Italia ma erano comunque servizi seri) e lalcovadelloscommettitore dot net (nome fittizio) con sede in Bolivia.
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In questo momento tutti i procedimenti giudiziari sono sospesi. datecci dentro !
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ricapitolando se si scommette in book non aams con licenza europea non si infrange nessuna regola o legge, l'unico ostacolo sarebbe il dover dichiarare gli eventuali prelievi.
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@sweetlea infrangi solo la legge che dice sia vietato giocare su siti senza licenza statale
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@luca-09 la discussione e grossa se hanno licenza europea
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@sweetlea si si ce tutta una discussione ma la legge italiana che sia giusta o no, in contrasto con l eu o no dice che giocare a distanza su book senza licenza adm é illegale
Non ho intenzione di rispondere oltre o discutere, era solo per dire che non é vero quello che hai detto nel primo messaggio
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@luca-09 non commentare con non intenzione di discutero oltre, se non lo vuoi fare non intervenire. in questo messaggio ti contraddici, (scivendo che non è vero cio che scrivo nel primo messaggio e poi scivi che la legge italiana è in contrasto con l UE) quindi viola i regolamenti dell'UE (impugnabile)
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@sweetlea il diritto europeo e quello italiano non sono in contrasto sul punto, attualmente la linea riconosciuta è quella italiana (basta leggere 5 post sopra).
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@sweetlea te la faccio brevissima perchè come punto si è già discusso decine di volte sul forum e la mia linea di pensiero è che con i soldi tuoi ci fai quello che ti pare. L'Europa dice una cosa, l'Italia ne dice un'altra. Se vieni scoperto a giocare sui .com oltre a dover pagare le tasse non riscosse all'origine (senza poter dedurre nulla, quindi ciao ciao guadagno) avrai anche una multa di circa 500€. Ma in EuRoPa è Legaleh! A posto, fai ricorso in Corte Europea, fra qualche anno, dopo un bel po' di spese legali potresti vincere e vederti tolta la multa da 500.
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@3Isabel0 @sweetlea Attenzione che l'Europa non dice una cosa diversa, l'Europa dice la stessa cosa.
Ci sono dei casi in cui potrebbe prevedibilmente arrivare a dire una cosa diversa, ma nei casi più comuni non è così.
Se la CGUE dicesse una cosa diversa non esiterei a piazzarmi h24 sui siti non aams. -
@3Isabel0 se fossero i 500 euro di multa e basta avrei già fatto tutti i bookmaker.com il problema è il penale, neanche l'evasione perché sfido chiunque a dimostrare che il prelievo in cripto è stato fatto da me.
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Ma scusatemi, ci sono stati dei casi di condanna di tre mesi di reclusione per questo fatto, o si era limitato all'ammenda + tasse?
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@Belka49 come a dire, chissenefrega se mi mettono dentro, basta che non devo sborsare
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