Facciamo un po' di chiarezza sui sito non aams?
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Ho vinto su betwuinner , oltre a richiedere ogni tipo di documentazione .. Quando li contatto tramite mail la risposta è sempre la stessa . Attendere la risposta dei nostri specialisti questo da più di 8 giorni e ancora nessuna risposta completa ... Secondo me nn pagano proprio
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@Pelota purtroppo questo è il rischio che si corre a scommettere su questi siti..possono non pagarti a loro piacimento
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@Pelota ma per accedere a betwinner usi vpn? A me aprendolo normalmente mi dice che non è possibile accedere dall'Italia
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@Chopin nell'articolo si parla di media giornaliera sopra i 5000: da ignorante prendo il caso "peggiore", cioè che la media si faccia sui massimi giornalieri. Se noi ci poggiamo 2000 euro (esagero) presi da uno o più .com e, subito dopo, usiamo quei soldi per caricare betfair.it e lo facciamo 2 volte al mese la media resta sicuramente sotto i 5000 e non dovrebbero esserci problemi, l'interpretazione può essere corretta secondo voi?
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(AGICOSCOMMESSE) – Roma, 3 Gennaio 2011 – Ore 15,28 – GIOCO ONLINE: AGENZIA ENTRATE, SI A TASSAZIONE VINCITE SU SITI ESTERI
“Roma, 30 dicembre 2010
OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line – applicabilità dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del 1986
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
Nell’anno 2009 l’istante ha realizzato delle vincite accedendo via internet ad un casinò on-line che non ha sede in Italia.
L’accesso al gioco avviene attraverso il versamento di una somma che viene prelevata da un conto corrente infruttifero che il contribuente detiene presso un intermediario finanziario che ha sede nell’isola di Man.
Le vincite realizzate vengono accreditate sul medesimo conto senza applicazione di alcuna ritenuta.
Le disponibilità presenti sul conto corrente possono essere utilizzate attraverso una carta di credito estera, attraverso l’emissione di assegni oppure mediante bonifici.
Si chiede quale sia la corretta modalità di tassazione delle predette vincite e se l’istante è tenuto ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che le vincite al casinò on-line costituiscano redditi diversi da tassare secondo il principio di cassa, indicando la vincita percepita nel rigo RL15 del quadro RL del modello Unico tenendo conto del versamento effettuato per accedere al gioco on-line. Con riferimento alla compilazione del modulo RW ai fini degli obblighi di
monitoraggio fiscale, l’istante ritiene:
– che la Sezione II deve essere compilata solo se al 31 dicembre la consistenza è superiore a 10.000 euro, barrando anche la colonna 4, trattandosi di conto corrente infruttifero;
– che la Sezione III va compilata indicando il valore complessivo dei trasferimenti in denaro effettuati dall’Italia verso l’estero per accedere al gioco e dall’estero verso l’Italia per l’utilizzo delle somme.PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto n. 773 del 1931 e modificato dall’articolo 37, comma 4, della legge n. 388 del 2000, prevede che «la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».
Tale disposizione normativa trova applicazione anche nel caso in cui tale attività siano attuate attraverso siti web registrati e/o con server ubicati all’estero e/o gestiti da operatori stranieri.Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che le vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte (…)”.
Il successivo articolo 69, comma 1, del TUIR prevede che tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”.
Nel caso di specie, pertanto, l’istante deve assoggettare a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione.
Occorre inoltre considerare che l’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.
L’erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d’imposta rende necessario l’adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente.
In particolare, nella fattispecie in esame, le vincite devono essere riportate nel rigo RL15 del quadro del modello Unico.
Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente detenuto all’estero dall’istante, si ricorda che l’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prescrive l’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Con particolare riguardo alle attività di natura finanziaria (conti correnti, partecipazioni, ecc.), se di valore superiore a detto ammontare, queste devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda – oltre che le consistenze degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria – anche i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. Al riguardo si ricorda che i trasferimenti devono essere indicati anche se al termine del periodo d’imposta il contribuente non detiene più i predetti investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Al contrario, i trasferimenti non vanno indicati nel modulo RW se non sono relativi agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria per i quali sussiste l’obbligo di compilazione nel medesimo modulo (Sez. II) e, in ogni caso, qualora siano di importo inferiore a euro 10.000.
In riferimento al caso prospettato, si precisa, innanzitutto, che il conto corrente estero è un’attività finanziaria soggetta al monitoraggio e, quindi, deve essere indicata nel modulo RW, in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.Per le predette attività, infatti, sussiste la presunzione di redditività dettata dall’articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 in base alla quale le attività finanziarie sono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d’imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta e fatta salva la possibilità da parte del contribuente di opporre prova contraria.
Fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del modulo RW, nel caso in cui sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi i conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
Qualora, invece, il conto corrente posseduto all’estero produca interessi, questi ultimi devono essere riportati nell’apposita sezione del quadro RM della dichiarazione dei redditi.
In tal caso, infatti, il contribuente deve autoliquidare l’imposta sostitutiva con la medesima aliquota di ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata dal sostituto d’imposta se il conto corrente fosse stato detenuto in Italia (nella fattispecie, con l’aliquota del 27 per cento).
Ciò posto, tornando agli obblighi di monitoraggio fiscale, sempreché venga superato il limite precedentemente ricordato dei 10.000 euro, l’istante dovrà compilare la Sezione II del modulo RW per indicare le consistenze presenti sul conto corrente estero al 31 dicembre e barrare la colonna 4 per evidenziare la circostanza che il conto è infruttifero.
Dovrà compilare, inoltre, la Sezione III del modulo RW sia con riferimento ai versamenti compiuti dall’Italia verso il conto corrente estero, sia con riferimento ai trasferimenti effettuati verso l’Italia su un conto corrente intestato al medesimo contribuente.
Al riguardo si precisa che non sono oggetto di monitoraggio fiscale i pagamenti effettuati, anche tramite carte di credito o assegni, per l’acquisto di beni o per il sostenimento di spese correnti utilizzando le disponibilità possedute sul conto corrente estero.Si fa in ogni caso presente che per i conti correnti posseduti all’estero è prevista l’ipotesi di esonero dell’obbligo di compilazione del modulo RW nel caso in cui il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero, immediatamente e comunque entro il mese della maturazione, su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell’ipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che l’incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità. -
@yiyang sfortunatamente sto vincendo tutte le scommesse per soddisfare il roll over su un sito non aams... cosa mi consigli di fare una volta soddisfatto il rollover? prelevare o continuare a giocare finche non avro azzerato il saldo perdendo cosi ulteriori soldi??
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se il sito è buono e propone solitamente quote maggiorate, o ricorrenti interessanti, ti conviene continuare a giocare....al massimo ogni tanto fai qualche puntata a quota e rate alti sperando di passare una parte del tuo saldo sull'exchange di betfair
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Salve,
Ho letto i precedenti post su questo topic, ma rimproveratemi se faccio qualcosa di sbagliato scrivendo quanto di seguito.
Iscrivendomi ad un sito non Aams, depositando, o vincendo il denaro su di un exchange Amms (quali Betfair o Betflag), c'è ipotesi di reato? Cerco di spiegarmi meglio. Se mi iscrivo, deposito e scommetto su un sito non Aams commetto reato? E se scommetto una somma ricevuta in bonus da un sito non Aams, e perdendo la scommessa (avendo precedentemente bancato), ricevo la somma del bonus (meno la commissione dell'exchange) sul sito exchange Aams (betfair o betfalg) devo dichiarare la somma versata, vinta o persa sul reddito familiare ( quindi mi saranno detratte le imposte), oppure no? Da quello che ho capito, per non farli risultare sul reddito, l'importante è che non li prelevi. Cortesemente, correggetemi se sbaglio.
Cordialmente, un vostro Ninja novizio -
@yiyang solo tu puoi aiutarmi.. ma se deposito su un sito aams con skrill è come PayPal? Non va dichiarato nella dichiarazione redditi?
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@Jeffrey-Lebowski no non va dichiarato nella dichiarazione dei redditi
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@lau-albu sapresti dirmi come funziona? Io vorrei fare l’offerta Betaland.. se dovessi farla entro una settimana dovrei verificare il conto skrill? Come con PayPal?
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@Jeffrey-Lebowski ha detto in Facciamo un po' di chiarezza sui sito non aams?:
@lau-albu sapresti dirmi come funziona? Io vorrei fare l’offerta Betaland.. se dovessi farla entro una settimana dovrei verificare il conto skrill? Come con PayPal?
il conto Skrill si verifica molto semplicemente ... basta fare la verifica con Facebook ed è automatico e immediato
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@Jeffrey-Lebowski cmq mi pare che se fai con PayPal il bonus non te lo danno, ma con Skrill si...
sentiamo anche @davide per sicurezza.EDIT: dalle istruzioni si legge:
Il bonus è dedicato solo ed esclusivamente a clienti che effettueranno il loro primo deposito con i seguenti metodi di pagamento: Skrill/Moneybookers, Wirecard (leggi in fondo alla guida nella sezione FAQ), Neteller e Paysafe Card.
Dunque solo Skrill o Neteller va usato
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@lau-albu ha detto in Facciamo un po' di chiarezza sui sito non aams?:
@Jeffrey-Lebowski ha detto in Facciamo un po' di chiarezza sui sito non aams?:
@lau-albu sapresti dirmi come funziona? Io vorrei fare l’offerta Betaland.. se dovessi farla entro una settimana dovrei verificare il conto skrill? Come con PayPal?
il conto Skrill si verifica molto semplicemente ... basta fare la verifica con Facebook ed è automatico e immediato
come funziona la verifica con facebook?
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@camice84 basta che vai lì, clicchi su verifica ora, ti chiede nome utente e password di Facebook e fanno una verifica automatica... (come login tramite Facebook )... più o meno la stessa cosa... senza altri problemi ed è immediata la cosa... se non ricordo male va fatta da app...
ah e come prima cosa foto di un documento ma è tutto immediato -
@lau-albu ti colleghi con loro e gli mostri un documento ?
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@camice84 no no, carichi la foto nella app ... e poi fai il login su Facebook
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@lau-albu l'app di skrill si ?
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@camice84 si, dalla app o se non funziona entri dal sito è più o meno la stessa cosa .... dalla app verificavano la residenza tramite GPS...(se sei lì vuol dire che sei residente) :)))
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@NickMatto ha detto in Facciamo un po' di chiarezza sui sito non aams?:
Salve,
Ho letto i precedenti post su questo topic, ma rimproveratemi se faccio qualcosa di sbagliato scrivendo quanto di seguito.
Iscrivendomi ad un sito non Aams, depositando, o vincendo il denaro su di un exchange Amms (quali Betfair o Betflag), c'è ipotesi di reato? Cerco di spiegarmi meglio. Se mi iscrivo, deposito e scommetto su un sito non Aams commetto reato? E se scommetto una somma ricevuta in bonus da un sito non Aams, e perdendo la scommessa (avendo precedentemente bancato), ricevo la somma del bonus (meno la commissione dell'exchange) sul sito exchange Aams (betfair o betfalg) devo dichiarare la somma versata, vinta o persa sul reddito familiare ( quindi mi saranno detratte le imposte), oppure no? Da quello che ho capito, per non farli risultare sul reddito, l'importante è che non li prelevi. Cortesemente, correggetemi se sbaglio.
Cordialmente, un vostro Ninja novizioalla fine ti sbagli o pure no? interessa saperlo anche a me.
Saluti a tutti ninja!
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